Apprendistato
Codice servizio: B22
Attraverso il D. Lgs. 276/2003, il contratto di apprendistato è stato modificato. Vengono previste tre diverse tipologie, aventi ciascuna funzioni e destinatari diversi.
- Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione: consente di conseguire una qualifica professionale. E' rivolto ai giovani e agli adolescenti che abbiano compiuto 15 anni; ha una durata massima di 3 anni ma essa verrà di volta in volta determinata in funzione di diversi fattori, tra cui anche la qualifica da conseguire.
- Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualifica: consente di ottenere una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale. E' rivolto a tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni (17 se in possesso di una qualifica professionale) e riguarda tutti i settori di attività: La sua durata non può essere inferiore a 2 anni e superiore a 6.
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: consente di conseguire un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore. E' rivolto ai giovani con età tra i 18 e i 29 anni (17 se in possesso di una qualifica professionale). La durata deve essere stabilita, per i soli profili che riguardano la formazione, dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative coinvolte.
Attività prevalenti: orientamento socio-lavorativo;formazione professionale; erogazione contributo economico
Figure professionali:Fonti normative: Attivo sui piani di zona: